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LO STATUTO

Art. 1 Costituzione 

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del Terzo Settore”,  una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “CICLOFFICINA POPOLARE RIMESSA IN MOVIMENTO APS” con sede legale nel comune di Modena.

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e’ utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.                                                               

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

-organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. 

In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi:

-promuovere la bicicletta come strumento di mobilità e immaginazione

-promuovere la mobilità sostenibile a partire dall’uso intensivo della bicicletta.

-promuovere la tutela dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile.

-promuovere una cultura ciclistica teorica e pratica.

-promuovere l’integrazione e la conoscenza reciproca tra persone.

-contribuire all’animazione del territorio e alle conoscenze delle tematiche oggetto di intervento dell’associazione.

-collaborare attivamente con altre realtà del territorio per la realizzazione delle proprie finalità.

 Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di    interessi a valenza collettiva,  l’Associazione si attiverà mediante:

-riparazione e recupero di biciclette di sua proprietà, di soci, di cittadini ed enti esterni.

-recupero e restauro di bici abbandonate

-organizzare eventi culturali per la promozione della bicicletta anche attraverso la creazione e la gestione di spazi dedicati ove affiancare alle attività meccaniche, attività ludiche, ricreative e culturali.

-diffusione di biciclette recuperate, di parti di esse, pubblicazioni e materiali informativi sulla bicicletta e su attrezzature necessarie alla bicicletta.

-organizzazione, promozione e supporto ad escursioni ciclistiche.

-istituzione di corsi per la diffusione della cultura, delle conoscenze ciclistiche  sulla riparazione della bici.

-corsi di formazione per persone svantaggiate al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

-collaborazione ad attività di cooperazione internazionale rivolta alla tutela e allo sviluppo della cultura ciclistica nei paesi in via di sviluppo.

-sviluppo e promozione dei servizi rivolti alla cittadinanza basati basati sull’utilizzo della bicicletta.

-ideazione e progettazione di servizi e infrastrutture rivolti alla mobilità urbana.

Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private.

  per la promozione e l’esercizio delle sue attività.

  • Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché  queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  •  Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi 
  • Lo svolgimento delle  attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo  o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

  1. a)  quote e contributi degli associati;
  2. b)  eredità, donazioni e legati;
  3. c)  contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
  4. d)  contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. e)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

    svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  1. g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
  2. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere  ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo  perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad  osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell’Associazione per le persone fisiche e del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano  concorrere al perseguimento degli stessi

L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.                                                                             

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

 L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

  1. a)   mancato versamento della quota associativa per un anno.
  2. b)   comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.
  3. c)   persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile. 

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

  1. a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  3. c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

  1. a)  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. b)  a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. c)  ad accedere alle cariche associative.
  4. d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 7 Organi dell’Associazione

  • Sono organi dell’Associazione:
  1. Assemblea dei soci
  2. Organo di Amministrazione “Consiglio Direttivo”
  3. Presidente
  4. Organo di controllo (organo facoltativo – obbligatorio solo nei casi previsti dall’articolo 30 del Dlgs 117/2017 (CTS)
  • L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  • Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
  • Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri degli organi collegiali  potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.E’ consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

 

Art.8  L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 1 per associato. L’Assemblea indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) approva il bilancio;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

  1. e) delibera sull’esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
  2. f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  3. g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  4. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  5. i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  6. l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione .

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a  11 nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

  • le proposte di modifica dello statuto;
  • i programmi delle attività;
  • l’ammissione di nuovi soci;
  • l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
  • il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione
  •  i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
  • tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
  • la misura della quota associativa e le modalità di versamento della 
  • tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza,dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-  Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e  in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti  l’assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. 

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Art. 12 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 14 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore ( dlgs 117-2017).

 

Data e luogo       Modena, 03/08/2021

ATTO COSTITUTIVO

Il Giorno 07 febbraio 2010 alle ore 21.00 a Modena in Via Castelmaraldo nr.16 si sono riuniti per costituire un’associazione culturale “Rimessa in movimento” – di seguito definita per brevità l’”Associazione” – disciplinata dagli artt.36 e segg. Del codice civile i seguenti signori:

– Paolo Cremaschi
– Luigi Parmeggiani
– Alessia Bergamini

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Paolo Cremaschi, il quale a sua volta nomina segretario il signor Luigi Parmeggiani

I signori suddetti convengono quanto segue:

– È costituita l’”Associazione Culturale Rimessa in Movimento”
– L’associazione ha sede in Modena Via Castelmaraldo nr.16
– Scopo dell’Associazione : Propagandare, promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta sia come salutare pratica di movimento sia come efficace strumento per una diversa mobilità urbana. Laboratori culturali e di formazione. Sperimentazioni.
– L’Associazione non ha scopo di lucro;
– L’Associazione è retta dallo statuto che di seguito si riporta

I componenti presenti eleggono membri del primo Collegio Direttivo, affinché restino in carica fino al termine previsto dall’art. 6 punto 2 dello statuto i seguenti signori:

– Paolo Cremaschi
– Luigi Parmeggiani
– Alessia Bergamini

che dichiarano di accettare la carica.

I consiglieri cosi eletti di riuniscono ed eleggono presidente il Sig. Paolo Cremaschi. Il quale nomina vice presidente la Sig.ra Alessia Bergamini

Alle ore 23.12, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea.

Modena, li 07-02-2010

UN PO' DI STORIA

Maggio 2009, Paolo Cremaschi crea il gruppo feisbucchiano “vuoi una ciclofficina popolare a Modena?.

Natale 2009, Alessia Bergamini dice: – Sì.-.
Gennaio 2010, Luigi Parmeggiani dice: – Sì.-.

Una sera di gennaio allora, i tre, si trovano e, oltre ad affumicare la stanza, si guardano nelle ballotte degli occhi e si dicono: – Facciamo un’associazione culturale che, al massimo, va in bicicletta e si occupa di mobilità umana.- .

Chi da tanto chi da meno, chi così e chi colà, tutti e tre son ciclisti.